R.S.U.

Rappresentanze sindacali

Tipologia

Altro

Cosa fa

Chiave di volta di tutta la disciplina è il punto 5 della parte I dell’accordo interconfederale, che stabilisce che le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

Coerentemente, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, o che comunque vi aderiscano partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.

Lo stesso art. 5 cit., con disposizione che non esisteva per le RSA perché discende dal carattere elettivo ed unitario delle nuove rappresentanze, attribuisce espressamente alle RSU il potere di stipulare accordi sindacali aziendali nelle materie previste dal CCNL.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300/1970.

Le associazioni stipulanti il CCNL, comunque, si riservano il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, le assemblee per 3 ore annue (sulle 10 ore complessive retribuite), il diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art 24 dello Statuto ed infine il diritto di affissione di cui al successivo art. 25 Statuto (cfr. art. 4, parte I, dell’accordo interconfederale).

Sede

Altri componenti

CGIL

  • Duranti Francesca

CISL

  • Rebessi Paola

SNALS

  • Parolari Elena
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